Al fine di una leggibilità migliore, la forma maschile sarà utilizzata anche in riferimento ad una persona femminile.

A Informazioni generali

Art. 1 Compiti e servizi della Biblioteca Provinciale

(1) Fondata nel 1982, la Biblioteca Provinciale è intitolata allo studioso e uomo politico Dr. Friedrich Teßmann e ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale n. 5 ha la finalità di favorire lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti, nonché dei molteplici aspetti della cultura locale e non locale mediante la raccolta, la conservazione e il prestito di materiale bibliografico, pubblicistico e documentario.

(2) La Biblioteca Provinciale adempie i propri compiti fornendo soprattutto i seguenti servizi per utenti: 

A) Messa a disposizione di fondi mediali, postazioni di lavoro e apparecchi tecnici nei locali della Biblioteca Provinciale
B) Prestito dei fondi mediali per l’utilizzo al di fuori della sede della Biblioteca Provinciale
C) Mediazione nel prestito da altre biblioteche di opere non disponibili nella Biblioteca Provinciale
D) Servizi di informazione, in particolare informazioni bibliografiche, visite guidate, seminari, esposizioni e manifestazioni varie.

Art. 2 Diritto d’accesso

(1) Sono autorizzati a fruire della biblioteca:

A) tutte le persone
B) gli uffici ed i servizi provinciali

(2) Sono autorizzati al prestito:

A) persone con residenza in Italia che abbiano compiuto i 13 anni di età
B) persone con residenza all’estero in possesso di certificato di domicilio
C) biblioteche italiane ed estere nel quadro dei prestiti nazionali e internazionali
D) gli uffici ed i servizi provinciali
E) istituzioni, federazioni, associazioni ed aziende
F) in tutti gli altri casi il direttore o un suo delegato può concedere un’autorizzazione

(3) Alle persone autorizzate all’utilizzo delle Biblioteca Provinciale verrà rilasciata una tessera utente. La tessera rimarrà proprietà della Biblioteca Provinciale e di regola non è cedibile. Per il rilascio della tessera l’utente è tenuto a comunicare alla Biblioteca Provinciale tutte le informazioni da essa richieste al fine di poter far valere le proprie pretese. Tali dati devono essere documentati esibendo un documento con foto valido. Una fotocopia del documento verrà conservato presso la Biblioteca Provinciale assieme al modulo di richiesta della tessera. Ogni cambiamento dei recapiti o lo smarrimento della tessera vanno immediatamente segnalati alla Biblioteca Provinciale. In caso di smarrimento della tessera, l’utente, anche se privo di colpa, risponderà di eventuali danni derivati alla biblioteca dall’abuso della tessera da parte di terzi. Dopo la dichiarazione di smarrimento sarà rilasciata una tessera sostitutiva. Il corrispettivo dovuto è stabilito nel regolamento tariffario della Biblioteca Provinciale.

(4) Apponendo la propria firma sul modulo di richiesta della tessera l’utente accetta il presente Regolamento d’uso della Biblioteca Provinciale.

(5) La Biblioteca Provinciale ha il diritto di rilevare ed elaborare i dati personali degli utenti nella misura in cui se ne presenti la necessità per il corretto adempimento dei suoi compiti. Questi dati verranno trattati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. L’utente vi dà il suo assenso scritto.

(6) Per la fruizione della Biblioteca Provinciale non è dovuto alcun corrispettivo ad eccezione dei casi previsti nel regolamento tariffario.

Art. 3 Orari d’apertura

(1) Gli orari d’apertura sono resi noti sul sito internet della Biblioteca e mediante affissione.

(2) Nel caso sussistano motivi fondati, la Biblioteca Provinciale può rimanere temporaneamente chiusa. La chiusura temporanea è resa nota in tempo utile sul sito internet della Biblioteca e mediante affissione.

Art. 4 Obblighi generali degli utenti

(1) Gli utenti sono tenuti a trattare con cura le opere a loro affidate nonché l’arredo e le attrezzature della Biblioteca Provinciale e a preservarli da qualsiasi danneggiamento. È proibito rimuovere pagine e inserti, segnarli o piegarli.

(2) Per lo smarrimento o il danneggiamento di opere o di altri oggetti dell’inventario della Biblioteca Provinciale è richiesto il completo risarcimento, anche se l’utente è privo di colpa. La Biblioteca Provinciale stabilisce la modalità e l’ammontare del risarcimento dei danni.

(3) La Biblioteca Provinciale può porre dei limiti all’utilizzo di opere di particolare pregio consentendo la loro visione solo per specifici fini scientifici o professionali. In questi casi è necessaria l’autorizzazione del direttore o di un suo delegato.

Art. 5 Controlli e sorveglianza

(1) I collaboratori della biblioteca sono legittimati a sorvegliare il buon funzionamento della Biblioteca e ad impartire direttive agli utenti che a loro volta sono tenuti a rispettarle.

(2) A salvaguardia dei propri fondi, la Biblioteca Provinciale ha il diritto di installare dispositivi di controllo e di effettuare controlli. Gli utenti sono tenuti ad esibire la tessera su richiesta dei collaboratori della biblioteca nonché a permettere agli stessi l’ispezione visiva di borse, zaini e cartelle.

(3) In caso di opposizione alle misure di controllo e alle direttive del personale della biblioteca e previo richiamo rimasto senza esito, il direttore della biblioteca può disporre un temporaneo divieto di fruizione.

(4) Nel caso di infrazioni gravi, per esempio di danneggiamenti intenzionali, il Consiglio di amministrazione può esprimere il divieto permanente di prestito o di fruizione.


B La fruizione nei locali della Biblioteca Provinciale

Art. 6 Comportamento nei locali della biblioteca e nel vano guardaroba


(1) Nei locali riservati agli utenti della Biblioteca Provinciale va evitato qualsiasi comportamento che possa pregiudicare la fruizione della biblioteca o disturbare altri utenti.

(2) Nei locali della Biblioteca Provinciale non è consentito portare con sé oggetti che potrebbero costituire una minaccia per altre persone, per l'inventario o per i fondi oppure che possano ostacolare il regolare svolgimento del servizio bibliotecario, né è consentito introdurre animali.

(3) Nella sala di lettura della Biblioteca Provinciale non è consentito portare con sé cappotti o indumenti similari, borse, zaini, ombrelli oppure oggetti ingombranti. Tali oggetti vanno depositati nelle cassette di sicurezza. L’utilizzo delle cassette di sicurezza è consentito esclusivamente durante gli orari di apertura della Biblioteca Provinciale. In caso di smarrimento della chiave di una cassetta di sicurezza, o se una cassetta deve essere sgomberata a cura della biblioteca, l’utente dovrà sostenere le spese per la sostituzione della serratura.

(4) Nella sala di lettura e nel cortile interno destinato alla lettura è vietato usare cellulari, fumare, mangiare e bere.

Art. 7 Utilizzo delle postazioni di lavoro

(1) In linea di principio le postazioni di lettura e le postazioni informatiche sono a disposizione indistintamente di tutti gli utenti. Non è consentito riservare una postazione di lavoro. In caso di necessità la Biblioteca Provinciale può tuttavia riservare delle postazioni di lavoro per manifestazioni interne.

(2) Le postazioni di lavoro devono essere sgomberate al termine del loro utilizzo.

(3) La Biblioteca Provinciale consente l’uso di portatili o di altri apparecchi a condizione che non rechino disturbo per altri utenti.

(4) Inoltre gli utenti hanno a disposizione un numero limitato di postazioni PC ed internet, tra cui alcune dotati di periferiche come scanner o stampanti. Non è consentito apportare modifiche alle configurazioni delle risorse del computer e delle risorse di rete, eseguire riparazioni tecniche di propria iniziativa ed installare programmi trasferiti da propri supporti di dati o dalla rete.

(5) Gli utenti si impegnano a osservare le norme del diritto penale e di tutela dei minori e a non utilizzare né diffondere informazioni illegali alle postazioni informatiche nonché a non manipolare file e programmi della biblioteca o di terzi.

(6) Gli utenti hanno la possibilità di accesso ad internet tramite una rete W-LAN usando le apposite postazioni informatiche o i propri portatili. Per questo servizio è dovuto un corrispettivo stabilito nel regolamento tariffario. Ai sensi delle norme legislative vigenti la Biblioteca Provinciale ha l’obbligo di memorizzare le operazioni effettuate in rete dagli utenti e di mettere eventualmente a disposizione i relativi dati alle autorità inquirenti. Registrandosi l’utente vi dà il proprio assenso. L’accesso ad internet da parte di minorenni è consentito solo con permesso scritto di un genitore o di chi ne fa le veci che se ne assume la piena responsabilità.

Art. 8 Servizi di informazione e di assistenza  

(1) Gli utenti possono usufruire di servizi di informazione e consulenza nonché dei mezzi di informazione della Biblioteca Provinciale, tra cui in particolare cataloghi, bibliografie, opere di consultazione, banche dati e servizi online, ivi incluse le attrezzature tecniche.

(2) Nell’ambito delle sue possibilità la Biblioteca provinciale assiste gli utenti nel reperimento di informazioni o nelle ricerche bibliografiche.

Art. 9 Altri servizi per gli utenti

(1) Gli utenti hanno la possibilità di fare fotocopie a scopo di studio o di ricerca utilizzando le fotocopiatrici e stampanti a disposizione in biblioteca oppure usando le proprie fotocamere digitali, nel rispetto delle disposizioni di legge sui diritti d’autore. Per la realizzazione di fotocopie è dovuto un contributo spese indicato nel regolamento tariffario.

(2) Riproduzioni di parti di opere antiche, di particolare pregio o che richiedono un riguardo particolare possono essere effettuate solo dai collaboratori della biblioteca o con la loro autorizzazione. In questi casi la Biblioteca Provinciale si riserva di scegliere le tecniche della riproduzione (fotocopia, ristampa, microfilm ecc.) nonché di limitare o negare del tutto la richiesta di riproduzione.

(3) Per riproduzioni a scopi commerciali (p.es. ristampe, facsimili, cartoline postali) o con tiratura importante è richiesto un accordo specifico che preveda anche un contraccambio. Lo stesso vale anche per il prestito di fondi bibliotecari per mostre o l’utilizzo per riprese cinematografiche o televisive.

(4) Nei servizi per gli utenti della Biblioteca Provinciale rientra anche qualsiasi iniziativa a titolo di pubbliche relazioni. Per visite guidate, mostre ed altre manifestazioni valgono le regole stabilite dalla Biblioteca Provinciale.

(5) Nella vano bussola all’entrata della biblioteca sono a disposizione del pubblico due distributori automatici rispettivamente di bevande fresche e calde e di snack salati e dolci.


C La fruizione all’esterno della Biblioteca Provinciale

Art. 10 Regolamentazione generale dei prestiti


(1) I fondi della biblioteca possono essere presi in prestito per la consultazione fuori sede, ad eccezione di:

A) opere la cui disponibilità costante nei locali della Biblioteca Provinciale è necessaria al fine di garantire la ricerca, la fruizione o la gestione della biblioteca, quali in particolare opere di consultazione bibliografica o di altro genere
B) giornali e riviste
C) opere pubblicate prima del 1910
D) altre opere di particolare pregio o difficilmente sostituibili
E) altre opere che richiedono una particolare cura, ad esempio edizioni in fogli sciolti
F) le opere della raccolta Teßmann dell'Accademia Austriaca delle Scienze di Vienna che sono soggette alle disposizioni del contratto di deposito del 27.07.1983.

(2) Non è consentito effettuare prestiti a nome di terzi o passare a terzi opere prese in prestito. Dell’eventuale uso indebito della tessera dell'utente risponde il titolare.

(3) Di regola il prestito non può superare complessivamente i 20 volumi.

(4) Tutte le opere prese in prestito vanno fatte registrare al banco prestiti. Se a un utente viene consegnato un esemplare danneggiato, egli è tenuto a informarne il personale responsabile in maniera tale che al momento della restituzione egli sia in grado di dimostrare che non è stato lui a danneggiare il libro.

Art. 11 Periodo di prestito e prenotazioni

(1) Di regola, il periodo del prestito per monografie è di un mese.

(2) Alla scadenza del termine di restituzione possono essere concesse fino a due proroghe di un mese ciascuna, a condizione che l'opera non sia già stata prenotata da altri. L’utente deve richiedere la proroga prima della scadenza tramite il suo conto utente online o contattando un collaboratore della biblioteca.

(3)Tutti gli utenti che hanno comunicato il loro indirizzo e-mail riceveranno un avviso prima della scadenza del prestito. L’invio dell’e-mail avviene senza garanzia.

(4) In determinati casi, la Biblioteca Provinciale può fissare un periodo di prestito più breve qualora ciò risulti necessario per garantire le attività di studio e ricerca o per ragioni di servizio; per i medesimi motivi la restituzione può essere richiesta anche la restituzione anticipata.

(5) Opere prese in prestito possono essere prenotate da parte di un altro utente che verrà avvisato non appena l’opera prenotata sarà di nuovo disponibile.

(6) Per giustificati motivi, il direttore ha facoltà di deroga agli art. 10 ed 11, salvo per la raccolta Teßmann dell'Accademia Austriaca delle Scienza.

Art. 12 Restituzione

(1) Le disposizioni concernenti la restituzione delle opere prese in prestito valgono sia per i prestiti di fondi bibliotecari sia per i media forniti attraverso il prestito internazionale.

(2) Le opere prese in prestito devono essere restituite spontaneamente entro e non oltre alla scadenza del termine di consegna.

(3) Qualora l'utente che ha preso in prestito dei fondi non rispetta il termine di scadenza, viene sollecitato per iscritto con indicazione delle spese di sollecito. Qualora il sollecito rimanesse senza esito, ne seguiranno altri. La Biblioteca Provinciale ha il diritto ma non l’obbligo ad inviare l’avviso di scadenza.

(4) I termini di sollecito, l’ammontare delle spese di sollecito nonché gli eventuali divieti temporanei di prestito sono stabiliti nel regolamento tariffario della Biblioteca Provinciale. Le spese di sollecito sono dovute a partire dal primo giorno della scadenza del termine di consegna.

(5) In caso di mancata osservanza del termine di restituzione il direttore può disporre un divieto temporaneo di prestito ed in casi gravi il Consiglio di Amministrazione applicherà un divieto permanente.

(6) Il rapporto giuridico su cui poggia il prestito è un contratto di prestito al quale si applicano – fatte salve le disposizioni del presente regolamento – le disposizioni del Codice civile. Per far valere il proprio diritto alla restituzione delle opere date in prestito o alla corresponsione delle spese dovute, la Biblioteca Provinciale dispone degli strumenti offerti dal diritto civile.

Art. 13 Prestiti internazionali

(1) Opere che non sono disponibili né nella Biblioteca Provinciale, né in altre biblioteche pubbliche di Bolzano possono essere richieste tramite il prestito internazionale. Per la fornitura di tali opere la Biblioteca Provinciale ricorre alle reti di prestito regionali, nazionali o internazionali laddove sussistano le convenzioni in materia. I relativi criteri di riferimento generali corrispondono ai principi e alle direttive suggeriti dalla Federazione internazionale delle associazioni e delle istituzioni bibliotecarie (IFLA). Ai prestiti nazionali si applicano le disposizioni del D.P.R. 5 settembre 1967, n. 1501. Il corrispettivo dovuto è esposto nel regolamento tariffario.

(2) In linea di massima attraverso i prestiti internazionali si possono ordinare solo opere scientifiche ad attività di ricerca e di studio. È esclusa la letteratura di intrattenimento, salvo richieste per scopi scientifici.

(3) Saggi, stampati o scritti di volume ridotto, articoli di giornale e brevi parti di un'opera vengono forniti – fatte salve le norme di legge – sotto forma di riproduzione.

(4) La Biblioteca Provinciale può dare in prestito opere della propria raccolta ad altre biblioteche in ambito dei prestiti regionali, nazionali ed internazionali.


D Disposizioni finali

Art. 14 Esclusione di responsabilità


(1) La biblioteca non risponde delle conseguenze di eventuali violazioni dei diritti d'autore da parte degli utenti delle postazioni informatiche o di obblighi contrattuali tra gli utenti e i fornitori di servizi Internet.

(2) La biblioteca non risponde di danni derivanti ad un utente in seguito a contenuti errati dei media da lui utilizzati, di danni derivanti a un utente in seguito all'utilizzo di postazioni informatiche e dei media ivi offerti in termini di file o supporti mediatici o di danni derivanti a un utente dall'abuso di dati da parte di terzi dovuto all'insufficiente protezione dei dati in Internet.

Art. 15 Esclusione di garanzia

(1) La biblioteca non presta nessuna garanzia relativamente al funzionamento dell'hardware e software messo a disposizione e alla disponibilità delle informazioni e dei media resi accessibili a queste postazioni.

Art. 16 Entrata in vigore

(1) Il presente regolamento d’uso entrerà in vigore il 1 gennaio 2010.